Chiunque percuote taluno, se dal fatto impar deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, excepto che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies) con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila. Al riguardo, https://www.avvocatoonlinechat.com/errore-giudiziario-online-chat.html